Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 mag 2013
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni in materia di relazioni periodiche di cui all', paragrafi 3, 4 e 5, entro il 31 ottobre 2013. 2.   L', paragrafo 1, e l', paragrafo 2, si applicano agli Stati membri che sono già soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente se il Consiglio formula una raccomandazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o adotta una decisione di intimazione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, dopo il 30 maggio 2013. In tali casi, il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione presentata conformemente all', paragrafo 4 bis, o all', paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. 3.   Gli Stati membri si conformano all' entro il 31 ottobre 2013.
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