Art. 10

Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi

In vigore dal 21 mag 2013
Obblighi di informazione per gli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi 1.   Quando il Consiglio stabilisce, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, è soggetto a obblighi di informazione conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi. 2.   Lo Stato membro procede a una valutazione complessiva dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione contempla anche i rischi finanziari associati alle passività potenziali di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2011/85/UE, che possono avere effetti rilevanti sui bilanci pubblici, nella misura in cui le stesse possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati di tale valutazione sono inseriti nella relazione sul seguito effettivo dato per correggere il disavanzo eccessivo che viene trasmessa conformemente all', paragrafo 4 bis, o all', paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. 3.   Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per precisare i contenuti della relazione periodica di cui al presente paragrafo. 4.   Se lo Stato membro interessato è destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, la relazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo è trasmessa per la prima volta sei mesi dopo la relazione di cui all', paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni sei mesi. 5.   Se lo Stato membro interessato è il destinatario di una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la relazione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo contiene anche informazioni sul seguito dato alle intimazioni specifiche del Consiglio. Essa è trasmessa per la prima volta tre mesi dopo la relazione di cui all', paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni tre mesi. 6.   Su richiesta ed entro il termine fissato dalla Commissione, uno Stato membro soggetto alla procedura per i disavanzi eccessivi: a) effettua, in coordinamento con i più importanti istituti nazionali di controllo, un controllo complessivo e indipendente dei conti pubblici di tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, inteso a valutare l'affidabilità, la completezza e l'esattezza di tali conti pubblici ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presenta una relazione sui risultati di tale controllo; b) fornisce le informazioni supplementari disponibili ai fini del monitoraggio dei progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati statistici riferiti dallo Stato membro interessato a norma della lettera a) conformemente al regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (11).
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