Art. 15
Dialogo economico
In vigore dal 21 mag 2013
Dialogo economico
1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare, ove opportuno, i presidenti del Consiglio, della Commissione e del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:
a)
il contenuto del progetto di documento programmatico di bilancio specificato in un quadro armonizzato istituito conformemente all', paragrafo 5;
b)
i risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione resi conformemente all', paragrafo 1, nella misura in cui sono stati resi pubblici;
c)
la valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro effettuata dalla Commissione conformemente all', paragrafo 4;
d)
gli atti del Consiglio di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 3.
2. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro destinatario di una raccomandazione della Commissione a norma dell', paragrafo 2, o di atti del Consiglio di cui al paragrafo 1, lettera d), la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
3. Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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