Art. 15 · Dialogo economico

Art. 15

Dialogo economico

In vigore dal 21 mag 2013
Dialogo economico 1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare, ove opportuno, i presidenti del Consiglio, della Commissione e del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere: a) il contenuto del progetto di documento programmatico di bilancio specificato in un quadro armonizzato istituito conformemente all', paragrafo 5; b) i risultati della discussione dell'Eurogruppo sui pareri della Commissione resi conformemente all', paragrafo 1, nella misura in cui sono stati resi pubblici; c) la valutazione globale della situazione e delle prospettive di bilancio nell'intera zona euro effettuata dalla Commissione conformemente all', paragrafo 4; d) gli atti del Consiglio di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 3. 2.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro destinatario di una raccomandazione della Commissione a norma dell', paragrafo 2, o di atti del Consiglio di cui al paragrafo 1, lettera d), la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. 3.   Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma del presente articolo.
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