Art. 11

Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi

In vigore dal 21 mag 2013
Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi 1.   Nel valutare l'esistenza di eventuali rischi per l'osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo disposto con una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o con una decisione di intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione basa la sua valutazione, inter alia, sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all', paragrafo 3, del presente regolamento. 2.   Se sussiste un rischio di non osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché attui pienamente le misure previste nella raccomandazione o nella decisione di intimazione di cui al paragrafo 1, adotti altre misure, o entrambe le cose, in tempo utile per rispettare il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e la presenta al comitato economico e finanziario. Su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione presenta la raccomandazione a detto parlamento. 3.   Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla stessa Commissione sulle misure adottate in seguito alla citata raccomandazione, unitamente alle relazioni di cui all', paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi in termini di spese ed entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi e informazioni sugli altri provvedimenti intrapresi in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica ed è presentata al comitato economico e finanziario. 4.   In base alla relazione di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro ha ottemperato alla raccomandazione di cui al paragrafo 2.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2013/473 — Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi | Portale Normativo