Art. 16
Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento
In vigore dal 21 mag 2013
Riesame e relazioni sull'applicazione del presente regolamento
1. Entro il 14 dicembre 2014 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.
Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:
a)
l'efficacia del presente regolamento;
b)
i progressi ottenuti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;
c)
il contributo del presente regolamento al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
2. Entro il 31 luglio 2013 la Commissione riferisce in merito alle possibilità offerte dal quadro di bilancio dell'Unione esistente per equilibrare la necessità di investimenti pubblici produttivi con gli obiettivi della disciplina di bilancio nel braccio preventivo del PSC, nel pieno rispetto di quest'ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:473:oj#art-16