Art. 5
Enti indipendenti che monitorano l'osservanza delle regole di bilancio
In vigore dal 21 mag 2013
Enti indipendenti che monitorano l'osservanza delle regole di bilancio
1. Gli Stati membri dispongono di enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza:
a)
delle regole di bilancio numeriche che integrano nei processi di bilancio nazionali l'obiettivo di bilancio a medio termine fissato all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97;
b)
delle regole di bilancio numeriche di cui all' della direttiva 2011/85/UE.
2. Gli enti in questione forniscono, ove opportuno, valutazioni pubbliche sulle regole di bilancio nazionali che contemplino i seguenti aspetti per quanto concerne, inter alia:
a)
il verificarsi di circostanze che portano all'attivazione del meccanismo di correzione nei casi in cui si rilevi una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97;
b)
la conformità del procedimento di correzione del bilancio alle norme e ai piani nazionali;
c)
l'eventuale verificarsi o venir meno delle circostanze di cui all', paragrafo 1, decimo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, che può portare a una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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