Art. 4

Calendario comune di bilancio

In vigore dal 21 mag 2013
Calendario comune di bilancio 1.   Ogni anno, preferibilmente entro il 15 aprile e comunque non oltre il 30 aprile, gli Stati membri rendono pubblici, nel contesto del semestre europeo, i rispettivi programmi di bilancio nazionali a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine. Tali programmi comprendono almeno tutte le informazioni che devono essere fornite nei loro programmi di stabilità e sono presentati insieme ai programmi nazionali di riforma e ai programmi di stabilità. Detti programmi devono essere coerenti con il quadro di coordinamento delle politiche economiche nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, che include, in particolare, le indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del citato ciclo. Essi devono essere coerenti anche con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, se del caso, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, compresa la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'. I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i programmi nazionali di riforma indicano in che maniera le riforme e le misure esposte possono contribuire al conseguimento degli obiettivi e degli impegni nazionali fissati nel quadro della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Inoltre, i programmi di bilancio nazionali a medio termine o i programmi nazionali di riforma contengono indicazioni circa la redditività economica prevista per progetti di investimenti pubblici in settori diversi dalla difesa aventi un significativo impatto sul bilancio. Il piano di bilancio nazionale a medio termine e il programma di stabilità possono essere contenuti nel medesimo documento. 2.   Ogni anno, entro il 15 ottobre, sono resi pubblici il progetto di bilancio dell'amministrazione centrale per l'anno successivo e i parametri principali dei progetti di bilancio di tutti gli altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche. 3.   Il bilancio per l'amministrazione centrale è adottato o stabilito e reso pubblico ogni anno entro il 31 dicembre unitamente ai parametri principali di bilancio aggiornati degli altri sottosettori dell'amministrazione pubblica. Gli Stati membri dispongono di procedure di bilancio reversibili da applicare nei casi in cui, per ragioni oggettive che esulano dal controllo dell'amministrazione, il bilancio non sia adottato o stabilito e reso pubblico entro il 31 dicembre. 4.   I programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio di cui ai paragrafi 1 e 2 si basano su previsioni macroeconomiche indipendenti e indicano se le previsioni di bilancio sono state elaborate o approvate da un ente indipendente. Tali previsioni sono rese pubbliche insieme ai programmi di bilancio nazionale a medio termine e ai progetti di bilancio che sostengono.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2013/473 — Calendario comune di bilancio | Portale Normativo