Art. 4
Condizioni per l’applicazione dell’esenzione
In vigore dal 13 mag 2013
Condizioni per l’applicazione dell’esenzione
L’ si applica laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera 10 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale;
b)
le merci di cui alla lettera a) del presente articolo sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto che:
i)
includono almeno i dati di cui all’articolo 317, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché il valore globale delle merci;
ii)
sono vistati con marcature ufficiali delle autorità doganali all’uscita;
iii)
sono sottoposti alla verifica delle autorità doganali al rientro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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