Art. 5

Controlli doganali

In vigore dal 13 mag 2013
Controlli doganali 1.   Le autorità doganali possono effettuare l’analisi del rischio associata ai controlli doganali applicati alle merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum utilizzando mezzi diversi da procedimenti informatici. 2.   La Croazia garantisce che i valichi di frontiera nei punti di uscita dal suo territorio e di rientro nello stesso delle merci che transitano attraverso il corridoio di Neum abbiano tutte le risorse, le attrezzature, le infrastrutture e le capacità di controllo necessarie per garantire l’applicazione del presente regolamento alla data dell’adesione. 3.   All’uscita le autorità doganali: a) stabiliscono un limite di tempo entro il quale il transito delle merci dell’Unione attraverso il corridoio di Neum deve essere completato; b) indicano tale limite di tempo unitamente alla data del visto della fattura o del documento di trasporto di cui all’, lettera b), punto ii); c) qualora lo ritengano opportuno, sigillano lo spazio contenente le merci o ogni singolo imballaggio delle merci che devono transitare nel corridoio di Neum. 4.   Al rientro le autorità doganali: a) effettuano l’analisi del rischio essenzialmente per motivi di sicurezza; b) verificano le fatture o i documenti di trasporto che accompagnano le merci; c) controllano il rispetto del limite di tempo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; d) controllano l’integrità dei sigilli, se apposti ai sensi del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo; e) se del caso, esaminano fisicamente le merci; f) se del caso, rimuovono i sigilli. 5.   Qualora le autorità doganali stabiliscano che non è stato rispettato un requisito previsto dal presente regolamento, consentono il rientro della spedizione se: a) è stata effettuata un’analisi del rischio efficace; b) sulla base dell’analisi di cui alla lettera a), le autorità doganali hanno adottato misure efficaci mirate specificamente a prevenire i rischi relativi alla sicurezza.
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