Art. 3

Esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata

In vigore dal 13 mag 2013
Esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata 1.   Non è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell’Unione al momento dell’uscita. 2.   Non è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell’Unione al momento del rientro.
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