Art. 3
Esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata
In vigore dal 13 mag 2013
Esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata
1. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell’Unione al momento dell’uscita.
2. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell’Unione al momento del rientro.
Storico versioni
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