Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 mag 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«merci dell’Unione», le merci definite all’, punto 7, del codice doganale comunitario;
2)
«area di Dubrovnik», la regione amministrativa di Dubrovnik istituita a norma della legislazione nazionale della Croazia;
3)
«Croazia continentale», il territorio della Croazia esclusa l’area di Dubrovnik;
4)
«corridoio di Neum», la parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che separa l’area di Dubrovnik dalla Croazia continentale;
5)
«autorità doganali», le autorità doganali della Croazia ai valichi di frontiera all’uscita e all’entrata del corridoio di Neum;
6)
«uscita», l’uscita di merci dall’area di Dubrovnik verso la Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o dalla Croazia continentale verso l’area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum;
7)
«rientro», l’ingresso delle merci nell’area di Dubrovnik dalla Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o nella Croazia continentale dall’area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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