Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 mag 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «merci dell’Unione», le merci definite all’, punto 7, del codice doganale comunitario; 2) «area di Dubrovnik», la regione amministrativa di Dubrovnik istituita a norma della legislazione nazionale della Croazia; 3) «Croazia continentale», il territorio della Croazia esclusa l’area di Dubrovnik; 4) «corridoio di Neum», la parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che separa l’area di Dubrovnik dalla Croazia continentale; 5) «autorità doganali», le autorità doganali della Croazia ai valichi di frontiera all’uscita e all’entrata del corridoio di Neum; 6) «uscita», l’uscita di merci dall’area di Dubrovnik verso la Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o dalla Croazia continentale verso l’area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum; 7) «rientro», l’ingresso delle merci nell’area di Dubrovnik dalla Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o nella Croazia continentale dall’area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum.
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