Art. 4 · Condizioni per l’applicazione dell’esenzione

Art. 4

Condizioni per l’applicazione dell’esenzione

In vigore dal 13 mag 2013
Condizioni per l’applicazione dell’esenzione L’ si applica laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera 10 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale; b) le merci di cui alla lettera a) del presente articolo sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto che: i) includono almeno i dati di cui all’articolo 317, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché il valore globale delle merci; ii) sono vistati con marcature ufficiali delle autorità doganali all’uscita; iii) sono sottoposti alla verifica delle autorità doganali al rientro.
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