Art. 15

Misure

In vigore dal 13 mar 2013
Misure 1.   Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori, che rientrano nell'ambito della terza parte, titolo III, del trattato. 2.   La parte del programma che comprende le misure a favore delle produzioni agricole locali comporta almeno i seguenti elementi: a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune, il potenziale di sviluppo e le risorse finanziarie mobilitate; b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione; c) una descrizione delle misure previste, in particolare i regimi di aiuto per la loro attuazione nonché eventuali informazioni sulle necessità in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'applicazione o all'adeguamento delle misure in questione; d) un elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (10); e) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura e l'importo previsionale per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti per il pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione e al trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori. Ogni misura può includere varie azioni. Per ogni azione il programma definisce almeno i seguenti elementi: a) i beneficiari; b) le condizioni di ammissibilità; c) l'importo unitario dell'aiuto. Per sostenere la commercializzazione e il trasporto dei prodotti primari e trasformati al di fuori della loro regione di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso e, se del caso, riguardo alle condizioni per la determinazione dei quantitativi dei prodotti oggetto di tale aiuto.
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