Art. 17
Aiuti di Stato
In vigore dal 13 mar 2013
Aiuti di Stato
1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione, della commercializzazione e del trasporto di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti a ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, dovute all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno montagnoso e al clima, alla dipendenza economica da un esiguo numero di prodotti e alla loro distanza dai mercati.
2. La Grecia può concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione del programma di sostegno. In tal caso, la Grecia notifica detto aiuto di Stato alla Commissione e la Commissione può approvarlo a norma del presente regolamento, come parte integrante del programma di sostegno. L'aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all' del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12), gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dalla Grecia conformemente al presente regolamento, in applicazione dei capi III e IV del presente regolamento.
Storico versioni
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