Art. 18
Risorse finanziarie
In vigore dal 13 mar 2013
Risorse finanziarie
1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (13).
2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23,93 milioni di EUR.
3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a 7,11 milioni di EUR.
La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali la Grecia può modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tale stanziamento sia ragionevole e proporzionato.
Storico versioni
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