Art. 20
Comunicazioni e relazioni
In vigore dal 13 mar 2013
Comunicazioni e relazioni
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Grecia comunica alla Commissione quali stanziamenti a sua disposizione intende impegnare per attuare, l'anno successivo, il bilancio previsionale di approvvigionamento e le misure a favore della produzione agricola locale inclusa nel programma di sostegno.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno la Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle misure previste dal presente regolamento.
3. Entro il 31 dicembre 2016 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.
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