Art. 14
Controlli e sanzioni
In vigore dal 13 mar 2013
Controlli e sanzioni
1. In occasione della loro introduzione nelle isole minori nonché della loro esportazione o della loro spedizione da dette isole, i prodotti agricoli oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono sottoposti a controlli amministrativi.
La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti minimi dei controlli che la Grecia deve applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, in caso di mancato rispetto da parte di un operatore di cui all' degli impegni assunti a norma di detto articolo, l'autorità competente, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili in virtù del diritto nazionale:
a)
recupera il vantaggio concesso all'operatore;
b)
sospende temporaneamente o revoca la registrazione dell’operatore, a seconda della gravità dell’inadempienza.
3. Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, qualora gli operatori di cui all' non procedano alla registrazione prevista, il diritto di richiedere titoli è sospeso dall'autorità competente per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza di tale titolo. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio dei titoli successivi è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dall'autorità competente.
L'autorità competente adotta le misure necessarie per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili a seguito della mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.
Storico versioni
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