Art. 13

Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

In vigore dal 13 mar 2013
Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti in base ai quali i prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Tali requisiti comprendono, in particolare, il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento. L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo. 2.   Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle isole minori a partire da prodotti agricoli che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali: a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali; b) sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale conformemente alle destinazioni e alle disposizioni dettagliate determinate dalla Commissione; c) sono spediti tra le isole minori. L'esportazione verso paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo. Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti esportati di cui al primo comma, lettere a) e b). La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i limiti dei quantitativi di prodotti di cui alla lettera a) e le disposizioni dettagliate di cui al lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Le operazioni di trasformazione che possono dar luogo a esportazioni commerciali tradizionali o a spedizioni tradizionali soddisfano, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili nell'ambito del controllo doganale di cui alla pertinente legislazione dell'Unione, a eccezione di tutte le forme comuni di manipolazione.
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