Art. 11
Titoli
In vigore dal 13 mar 2013
Titoli
1. Il beneficio dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, è concesso su presentazione di un titolo.
I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle competenti autorità.
I titoli non sono trasferibili.
2. All'atto della domanda di un titolo non è richiesta alcuna cauzione. Tuttavia, se necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, l'autorità competente può richiedere che sia costituita una cauzione pari all'importo del beneficio di cui all'. In tali casi, si applica l'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo da parte della Grecia con riguardo in particolare all’attuazione del regime di titoli e agli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:229:oj#art-11