Art. 9

Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

In vigore dal 13 mar 2013
Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento 1.   È concesso un aiuto per la fornitura di prodotti agricoli alle isole minori. L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono effettuati gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale. Nel caso dei mezzi di produzione o dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione, la determinazione dell'aiuto tiene conto dei costi aggiuntivi associati all'insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati. 2.   Soltanto i prodotti agricoli che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.
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