Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 13 mar 2013
Obiettivi
1. Le misure specifiche di cui all' contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a)
garantire alle isole minori l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati;
b)
preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, in particolare la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto dei prodotti locali, sia primari che trasformati.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.
Storico versioni
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