Art. 4

Compatibilità e coerenza

In vigore dal 13 mar 2013
Compatibilità e coerenza 1.   Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure adottate in virtù di dette politiche. 2.   Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno devono essere coerenti con quelle poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente. Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata: a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi; b) a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (6); c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (7).
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