Art. 13

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 15 gen 2013
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli coerenti ed efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile sulla base di documenti e controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che abbiano ottenuto finanziamenti nell’ambito del presente regolamento. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua, se del caso, controlli e verifiche in loco presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), per accertare eventuali casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni, decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali e le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche in loco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:99:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo