Art. 14

Partecipazione di paesi terzi al programma

In vigore dal 15 gen 2013
Partecipazione di paesi terzi al programma La partecipazione al programma è aperta: a) ai paesi SEE/EFTA, conformemente alle condizioni definite nell’accordo sullo Spazio economico europeo; b) alla Svizzera, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica (11); e c) ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, ai paesi che hanno presentato la propria candidatura a divenire membri dell’Unione, ai paesi candidati e ai paesi che sono in via di adesione, nonché ai paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e associazione, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi che definiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi dell’Unione.
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