Art. 12

Possibili beneficiari delle sovvenzioni

In vigore dal 15 gen 2013
Possibili beneficiari delle sovvenzioni 1.   Conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, alle autorità statistiche nazionali individuate all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono essere erogate sovvenzioni senza invito a presentare proposte. 2.   Le reti di collaborazione possono includere i beneficiari di cui al paragrafo 1 e altri organismi senza invito a presentare proposte conformemente all’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 3.   Le sovvenzioni di funzionamento di cui all’, paragrafo 3, possono essere erogate agli organismi che soddisfano entrambi i criteri di seguito elencati: a) non hanno scopo di lucro, sono indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti e hanno come scopo e attività principali il sostegno e la promozione dell’applicazione del codice, nonché l’attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee finalizzati a conseguire incrementi di efficienza e a migliorare la qualità a livello dell’Unione; e b) hanno fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti sulla loro composizione, sulle loro norme interne e sulle fonti di finanziamento.
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