Art. 11

Azioni ammesse a beneficiare dei contributi

In vigore dal 15 gen 2013
Azioni ammesse a beneficiare dei contributi 1.   I contributi finanziari dell’Unione sostengono azioni finalizzate allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee necessarie al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2. Hanno priorità le azioni con un elevato valore aggiunto per l’Unione conformemente all’. 2.   I contributi finanziari a sostegno di reti di collaborazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 223/2009 possono assumere la forma di sovvenzioni di un’azione e possono coprire fino al 95 % dei costi ammissibili. 3.   All’occorrenza, possono essere erogate sovvenzioni di funzionamento, non superiori al 50 % dei costi ammissibili, per il funzionamento degli organismi di cui all’, paragrafo 3. 4.   A titolo di contributo alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di azioni basate sulla raccolta di dati, può essere corrisposta, fino a una soglia massima definita per ciascuna raccolta di dati, una somma forfettaria per set di dati per i quali devono essere trasmessi alla Commissione i risultati completi. L’importo della somma forfettaria è definito dalla Commissione, tenendo debitamente conto della complessità della raccolta di dati.
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Azioni ammesse a beneficiare dei contributi (Art. 11 Regolamento (UE) 2013/99) — Testo vigente | Portale Normativo