Art. 15

Valutazione e revisione del programma

In vigore dal 15 gen 2013
Valutazione e revisione del programma 1.   La Commissione, previa consultazione del CSSE, trasmette entro il 30 giugno 2015 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull’attuazione del programma. 2.   Entro e non oltre il 31 dicembre 2016 la Commissione, sulla base della relazione intermedia di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del CSSE, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di proroga del programma per il periodo 2018-2020, nel rispetto del QFP 2014-2020. 3.   Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione, previa consultazione del CSSE e del comitato consultivo europeo di statistica, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull’attuazione del programma.
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