Art. 9

Programmi di lavoro annuali

In vigore dal 15 gen 2013
Programmi di lavoro annuali Ai fini dell’attuazione del programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 223/2009 e stabiliscono gli obiettivi da essi perseguiti e i risultati previsti, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Ciascun programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo per conoscenza.
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