Art. 8

Assistenza tecnica e amministrativa

In vigore dal 15 gen 2013
Assistenza tecnica e amministrativa La dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata a copertura di spese relative alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di verifica e di valutazione necessarie per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi: in particolare studi, riunioni di esperti, spese connesse al rimborso di esperti statistici, iniziative di informazione e di comunicazione, spese connesse a reti informatiche incentrate sul trattamento e sullo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese per l’assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. La dotazione può inoltre essere utilizzata a copertura dell’assistenza e consulenza tecnica fornita agli Stati membri che, a causa di circostanze particolari, non sono in grado di produrre talune statistiche europee o statistiche del livello qualitativo richiesto.
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