Art. 7

Finanziamento

In vigore dal 15 gen 2013
Finanziamento 1.   La dotazione finanziaria dell’Unione per l’attuazione del programma per il 2013 è pari a 57,3 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2007-2013. 2.   Entro tre mesi dall’adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 («QFP 2014-2020»), la Commissione è invitata a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che introduca la dotazione finanziaria per il periodo 2014-2017. 3.   La Commissione fornisce il contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento finanziario. 4.   La Commissione adotta la decisione in merito agli stanziamenti annuali nel rispetto delle prerogative dell’autorità di bilancio.
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