Art. 4
Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso
In vigore dal 15 gen 2013
Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso
1. I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati.
2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o la detenzione o l’uso da parte degli stessi di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, a condizione che il privato ottenga e, se richiesto, presenti una licenza per l’acquisto, la detenzione o l’uso di essi, rilasciata conformemente all’ da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sarà acquistato, detenuto o usato.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di registrazione che consenta la messa a disposizione dei privati, la detenzione o l’uso da parte degli stessi dei seguenti precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, se l’operatore economico che li mette a disposizione registra ciascuna transazione conformemente alle disposizioni dettagliate stabilite all’:
a)
perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori a 35 % p/p;
b)
nitrometano (CAS RN 75-52-5) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 40 % p/p;
c)
acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 10 % p/p.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per attuare qualsiasi regime di cui ai paragrafi 2 e 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un’eccezione.
5. La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.
6. Qualora un privato intenda introdurre un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni nel territorio di uno Stato membro che ha previsto una deroga al paragrafo 1 applicando un regime di licenze ai sensi del paragrafo 2 e/o un regime di registrazione conformemente al paragrafo 3 o all’, tale persona ottiene e, se richiesto, presenta all’autorità competente una licenza rilasciata secondo le norme stabilite all’ e che sia valida in tale Stato membro.
7. Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente al paragrafo 2 chiede, per ciascuna transazione, la presentazione di una licenza oppure, se resa disponibile conformemente al paragrafo 3, conserva una documentazione della transazione, conformemente al regime stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:98:oj#art-4