Art. 7

Licenze

In vigore dal 15 gen 2013
Licenze 1.   Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili alla concessione della licenza di cui all’, paragrafi 2 e 6. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della legittimità dell’uso previsto per la sostanza. La licenza è rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o delle intenzioni dell’utilizzatore di utilizzarla per uno scopo legittimo. 2.   L’autorità competente può scegliere come limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo e per un periodo non superiore ai tre anni. L’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri, fino alla scadenza indicata della licenza, che sussistono sempre le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono menzionati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata. 3.   Le autorità competenti possono richiedere il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda. 4.   L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali era stata rilasciata la licenza. 5.   I ricorsi contro una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente a norma del diritto nazionale. 6.   Le licenze concesse dalle autorità competenti di uno Stato membro possono essere riconosciute in altri Stati membri. La Commissione, entro il 2 settembre 2014 e previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, stabilisce orientamenti sulle specifiche tecniche delle licenze per facilitarne il reciproco riconoscimento. Tali orientamenti contengono inoltre informazioni sui dati da includere nelle licenze valide ai fini dell’introduzione di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, incluso un progetto di formato per tali licenze.
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