Art. 6

Libera circolazione

In vigore dal 15 gen 2013
Libera circolazione Fatti salvi l’, secondo comma, e l’, nonché disposizioni contrarie del presente regolamento o di altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano, per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, la messa a disposizione: a) delle sostanze elencate nell’allegato I in concentrazioni non superiori ai valori limite in esso previsti; o b) delle sostanze elencate nell’allegato II.
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Libera circolazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/98) — Testo vigente | Portale Normativo