Art. 6
Libera circolazione
In vigore dal 15 gen 2013
Libera circolazione
Fatti salvi l’, secondo comma, e l’, nonché disposizioni contrarie del presente regolamento o di altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano, per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, la messa a disposizione:
a)
delle sostanze elencate nell’allegato I in concentrazioni non superiori ai valori limite in esso previsti; o
b)
delle sostanze elencate nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:98:oj#art-6