Art. 9

Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

In vigore dal 15 gen 2013
Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti 1.   Le transazioni sospette riguardanti le sostanze elencate negli allegati, o riguardanti miscele o sostanze che le contengono, sono segnalate conformemente al presente articolo. 2.   Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette. 3.   Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente: a) non è in grado di precisare l’uso previsto della sostanza o miscela; b) sembra essere estraneo all’uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile; c) intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato; d) è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza; o e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti. 4.   Gli operatori economici segnalano inoltre le sparizioni e i furti significativi delle sostanze elencate negli allegati, e di miscele o sostanze che le contengono, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la sparizione o il furto. 5.   Per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti e gli operatori economici la Commissione, previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, elabora, entro il 2 settembre 2014, orientamenti destinati ad assistere gli operatori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e, se del caso, le autorità competenti. Gli orientamenti includono in particolare: a) informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette, in particolare per quanto riguarda le concentrazioni e/o quantità delle sostanze elencate nell’allegato II al di sotto delle quali non è normalmente necessario intervenire; b) informazioni su come riconoscere e comunicare le sparizioni e i furti significativi; c) altre informazioni ritenute utili. La Commissione aggiorna periodicamente gli orientamenti. 6.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che gli orientamenti di cui al paragrafo 5 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.
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