Art. 10

Protezione dei dati

In vigore dal 15 gen 2013
Protezione dei dati Gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento sia conforme alla direttiva 95/46/CE. In particolare, gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali necessario per la concessione di una licenza ai sensi dell’, paragrafi 2 e 6, e dell’ del presente regolamento o per la registrazione di transazioni ai sensi dell’, paragrafo 3, dell’ e dell’ del presente regolamento, e la segnalazione di transazioni sospette ai sensi dell’ del presente regolamento siano conformi alla direttiva 95/46/CE.
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