Art. 3
Definizioni
In vigore dal 15 gen 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«sostanza» una sostanza ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
2)
«miscela» una miscela ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
3)
«articolo» un articolo ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
4)
«messa a disposizione» qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;
5)
«introduzione» l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo;
6)
«uso» qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo, o qualsiasi altra utilizzazione;
7)
«privato» qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
8)
«transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi;
9)
«operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che fornisca prodotti o servizi sul mercato;
10)
«precursore di esplosivi soggetto a restrizioni» una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite ivi stabilito e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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