Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 gen 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «sostanza» una sostanza ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 2) «miscela» una miscela ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 3) «articolo» un articolo ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 4) «messa a disposizione» qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita; 5) «introduzione» l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo; 6) «uso» qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo, o qualsiasi altra utilizzazione; 7) «privato» qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale; 8) «transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi; 9) «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che fornisca prodotti o servizi sul mercato; 10) «precursore di esplosivi soggetto a restrizioni» una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite ivi stabilito e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.
Storico versioni

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