Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 gen 2013
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati e alle miscele e sostanze che le contengono.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli articoli quali definiti all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b)
agli articoli pirotecnici quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (9), agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge o dai vigili del fuoco, all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (10), agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale o alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
c)
ai medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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