Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 gen 2013
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati e alle miscele e sostanze che le contengono. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli articoli quali definiti all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006; b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (9), agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge o dai vigili del fuoco, all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (10), agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale o alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli; c) ai medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:98:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo