Art. 5

Inchieste

In vigore dal 15 gen 2013
Inchieste 1.   In seguito all'avvio del procedimento, la Commissione avvia l'inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3 decorre a partire dalla data in cui la decisione di avviare l'inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a dar seguito a tale richiesta. Se le informazioni presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell', esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo. 3.   Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dal suo avvio. Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi in circostanze eccezionali, quali un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica la proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. 4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all', paragrafo 1, e, ove opportuno, procede alla verifica di tali informazioni. 5.   Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione. Tale lista non è esaustiva e anche altri fattori pertinenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di un grave pregiudizio quali scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che provocano, possono aver provocato un grave pregiudizio o minacciano di provocare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. 6.   Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell', paragrafo 7, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato dell'America centrale possono esaminare, su domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell' e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate che hanno presentato informazioni possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni in merito alle suddette informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se esse sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie. 7.   La Commissione assicura che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell'inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili. 8.   Non appena il quadro tecnico è posto in essere, la Commissione garantisce un accesso online protetto da password al fascicolo non riservato da essa gestito, attraverso il quale diffonde tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online. 9.   La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi particolari per essere ascoltate. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se ne sussistono particolari motivi. 10.   Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o se lo svolgimento dell'inchiesta è gravemente ostacolato, la Commissione può formulare conclusioni basate sui fatti disponibili. Se scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti disponibili. 11.   La Commissione notifica per iscritto al paese dell'America centrale interessato l'avvio di un'inchiesta.
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