Art. 3
Monitoraggio
In vigore dal 15 gen 2013
Monitoraggio
1. La Commissione provvede a monitorare l'andamento delle statistiche sulle importazioni di banane da paesi dell'America centrale. A tal fine, essa coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.
2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione l'estensione della portata del monitoraggio ad altri settori.
3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni di banane da paesi dell'America centrale e ai settori cui è stato esteso il monitoraggio.
4. La Commissione controlla il rispetto da parte dei paesi dell'America centrale delle norme sociali e ambientali stabilite nella parte IV, titolo VIII, dell'accordo.
Storico versioni
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