Art. 2

Principi

In vigore dal 15 gen 2013
Principi 1.   Una misura di salvaguardia può essere imposta conformemente al presente regolamento se un prodotto originario di un paese dell'America centrale, per effetto della riduzione o della soppressione dei dazi doganali su tale prodotto, è importato nell'Unione in quantitativi così aumentati, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da provocare, o minacciare di provocare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. 2.   Una misura di salvaguardia può assumere una delle forme seguenti: a) sospensione di una ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dalla tabella di soppressione dei dazi; b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote: — l'aliquota del dazio doganale di nazione più favorita («NPF») applicata al prodotto interessato, in vigore al momento dell'adozione della misura; o — l'aliquota di NPF applicata al prodotto interessato dal giorno immediatamente precedente l'entrata in vigore dell'accordo. 3.   Una misura di salvaguardia non si applica entro i limiti dei contingenti tariffari preferenziali esenti da dazio concessi ai sensi dell'accordo.
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