Art. 4
Avvio dei procedimenti
In vigore dal 15 gen 2013
Avvio dei procedimenti
1. Un procedimento è avviato su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all', paragrafo 5, che giustifichino l'avvio di tale procedimento.
2. La domanda di avvio di un procedimento contiene elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all', paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda contiene inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nei livelli di vendita, produzione, produttività, utilizzazione della capacità produttiva, perdite e profitti e occupazione.
3. Un procedimento può inoltre essere avviato qualora emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, o regioni ultraperiferiche, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie che sono soddisfatte le condizioni per l'avvio conformemente all', paragrafo 5.
4. Uno Stato membro informa la Commissione se l'andamento delle importazioni da un paese dell'America centrale sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia. Tali informazioni includono gli elementi di prova disponibili conformemente all', paragrafo 5.
5. La Commissione fornisce tali informazioni agli Stati membri qualora riceva una richiesta di avviare un procedimento o qualora consideri appropriato l'avvio di un procedimento di propria iniziativa a norma del paragrafo 1.
6. Se sussistono sufficienti elementi di prova prima facie conformemente all', paragrafo 5, per giustificare l'avvio di un procedimento, la Commissione avvia il procedimento e pubblica il relativo avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avvio avviene entro un mese dal ricevimento della richiesta o delle informazioni da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1.
7. L'avviso di cui al paragrafo 6:
a)
riassume le informazioni ricevute e richiede che ogni informazione pertinente sia comunicata alla Commissione;
b)
stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante il procedimento;
c)
stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente all', paragrafo 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:20:oj#art-4