Art. 6
Misure di vigilanza preventiva
In vigore dal 15 gen 2013
Misure di vigilanza preventiva
1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventiva relative alle importazioni da un paese dell'America centrale qualora:
a)
l'andamento delle importazioni di un prodotto è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli ; o
b)
si registri un picco di importazioni di banane concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.
2. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
Storico versioni
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