Art. 1

Definizioni

In vigore dal 15 gen 2013
Definizioni Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) «prodotto», una merce originaria dell'Unione o di un paese dell'America centrale. Un prodotto oggetto di un'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o, a seconda di specifiche circostanze del mercato, un loro sottosegmento oppure una segmentazione di prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione; b) «parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto in questione; c) «industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di prodotti simili, o direttamente concorrenti, operanti nel territorio dell'Unione, i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tali prodotti o, qualora il prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti dei produttori dell'Unione, le attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente; d) «grave pregiudizio», un deterioramento generale significativo; e) «minaccia di grave pregiudizio», l'evidente imminenza di un grave pregiudizio; f) «grave deterioramento», perturbazioni significative in un settore o un'industria dell'Unione; g) «minaccia di grave deterioramento», l'evidente imminenza di perturbazioni significative; h) «periodo transitorio», dieci anni a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi per la parte UE, di cui all'allegato I (soppressione dei dazi doganali) dell'accordo («tabella di soppressione dei dazi») preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a dieci anni o il periodo di soppressione dei dazi, maggiorato di tre anni, per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per la soppressione dei dazi di dieci o più anni; i) «paese dell'America centrale», il Costa Rica, El Salvador, il Guatemala, l'Honduras, il Nicaragua e Panama. L'accertamento dell'esistenza della minaccia di un grave pregiudizio, ai sensi del primo comma, lettera e), si basa su fatti verificabili e non su una semplice asserzione, una congettura o una remota possibilità. Al fine di stabilire l'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si tiene conto, tra l'altro, di previsioni, stime e analisi effettuate sulla base dei fattori di cui all', paragrafo 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:20:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo