Art. 40
Valutazione della garanzia
In vigore dal 19 dic 2012
Valutazione della garanzia
1. Ai fini della valutazione delle garanzie altamente liquide ai sensi dell’, la CCP istituisce e attua politiche e procedure per controllare in tempo quasi-reale la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità dei prezzi di ciascuna attività accettata come garanzia. La CCP verifica periodicamente, e almeno una volta all’anno, l’adeguatezza delle sue politiche e procedure di valutazione. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.
2. La CCP valuta le sue garanzie al prezzo corrente di mercato in tempo quasi-reale; qualora ciò non sia possibile, la CCP è in grado di dimostrare alle autorità competenti di poter gestire i rischi.
Storico versioni
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