Art. 39

Strumenti finanziari

In vigore dal 19 dic 2012
Strumenti finanziari Ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti finanziari, le garanzie bancarie e l’oro che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerati garanzie altamente liquide.
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