Art. 37
Requisiti generali
In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti generali
La CCP stabilisce e attua politiche e procedure trasparenti e prevedibili, al fine di valutare e monitorare in modo continuo la liquidità delle attività riconosciute come garanzie e adottare misure correttive se del caso.
La CCP riesamina le sue politiche e procedure in materia di attività ammissibili almeno una volta l’anno. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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