Art. 37 · Requisiti generali

Art. 37

Requisiti generali

In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti generali La CCP stabilisce e attua politiche e procedure trasparenti e prevedibili, al fine di valutare e monitorare in modo continuo la liquidità delle attività riconosciute come garanzie e adottare misure correttive se del caso. La CCP riesamina le sue politiche e procedure in materia di attività ammissibili almeno una volta l’anno. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.
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