Art. 36

Mantenimento dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento

In vigore dal 19 dic 2012
Mantenimento dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento 1.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente se l’importo delle risorse proprie ad hoc detenute scende al di sotto dell’importo minimo obbligatorio di cui all’, fornendo i motivi per la violazione e un’ampia descrizione scritta delle misure adottate per la ricostituzione di detto importo e del relativo calendario. 2.   In caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti prima che la CCP abbia ricostituito le risorse proprie ad hoc, solo l’importo residuo di tali risorse assegnate è utilizzato ai fini dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012. 3.   La CCP ricostituisce le risorse proprie ad hoc entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1.
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